Orari del silenzio e lavori Comune di ROMA

romacapitale

Gli orari per i lavori di ristrutturazione di abitazioni civili sono regolati dall’Ordinanza Sindacale n. 151 del 1988 che limita l’uso dei motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici e apparecchiature consimili dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 anche nei giorni festivi.

Nel caso in cui i limiti non sono rispettati è possibile chiedere l’intervento del Gruppo di Polizia Roma Capitale competente per territorio.

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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA CAPO II – ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 13 – Feste, cortei, trattenimenti E’ vietato allestire all’aperto in luoghi pubblici, o in vista di luoghi pubblici, feste, cortei, riunioni, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell’autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro e della morale. (*) (*) vedi art.68 in relazione all’art.221 e successive modifiche del T.U. 18 giugno 1931 773 (legge P.S.)

Art. 14 – Grida e schiamazzi E’ vietato emettere grida, schiamazzi e canti sia di giorno che di notte nelle piazze e vie pubbliche, nei mercati e in altri luoghi pubblici, anche per la vendita di merci o di giornali, di cui potranno annunciarsi i soli titoli a voce moderata. (*) (*) vedi art. 659 c.p.

Art. 15 – Abuso di mezzi acustici E’ vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo dei mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli. E’ parimenti vietato nei luoghi pubblici l’uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio, grammofoni, organetti, piani armonici e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario. Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non dovranno essere percepibili alle abitazioni vicine. (*) (*) vedi art. 659 c.p.

Art. 16 – Attività rumorose e moleste E’ vietato esercitare arti, mestieri, professioni o attività industriali o di altro genere rumorose o comunque moleste. Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall’esercizio delle quali per l’azionamento di macchine o per l’uso di strumenti manuali o per l’emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l’attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti di normale tollerabilità. Per la determinazione dei limiti di normale tollerabilità ai fini della turbativa acustica, il rumore globale (rumore di fondo più rumore della sorgente) misurato all’interno dei locali di abitazione, con esclusione dei servizi può essere: a. inferiore al “tetto minimo”; cioè ad un limite di rumorosità comunque tollerabile; b. superiore al “tetto massimo”, e pertanto intollerabile, in quanto il “tetto massimo” costituisce il limite massimo di accettabilità per quello che concerne il disturbo del sonno, del riposo e delle attività dei soggetti interessati; c. compreso fra i limiti di “tetto minimo” e “tetto massimo”; la cui accettabilità o meno è valutata con il criterio “dell’incremento tollerabile del rumore di fondo” e cioè del rumore ambientale con sorgente disturbante inattiva. I valori di “tetto minimo”, di “tetto massimo” e di “incremento tollerabile del rumore di fondo” sono indicati dalla seguente tabella:

Periodo della giornata

7 – 22 (giorno)
22 – 07 (notte)

Tetto minimo db (A) 40/30
Incremento tollerabile db (A) 53
Tetto massimo db (A) 65/45

Art. 17 – Rumore prodotto da attività svolte all’aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all’aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino la normale tollerabilità indicata nel precedente art. 16.

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